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Se provenite da un
precedente matrimonio religioso annullato, solitamente si procede con il
successivo matrimonio in ambito civile, a meno chè non si sia ottenuto il
precedente matrimonio anche dalla Sacra Rota. Per i divorziati, per sposarsi
in seconde nozze, oltre ai documenti occorrenti normalmente per il matrimonio civile,
lo sposo separato deve presentare copia integrale dell’atto di matrimonio precedente,
dove si evince la sentenza di scioglimento e la Sentenza di divorzio, che assume valore legale quando non siano ancora trascorsi 300 gg. dalla data di annotazione a margine dell’Atto di matrimonio
(da richiedere presso la Cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza).
- Per gli “annullati” che si sposino in Comune: (considerati, quindi, nuovamente celibi/nubili): E’ richiesta copia integrale dell’Atto di precedente matrimonio, completa di annotazione a margine della Sentenza
di scioglimento della Sacra Rota (il Tribunale ecclesiastico provvede a inviare la sentenza al comune di appartenenza che, a sua volta, la annota
nell' Atto di matrimonio).
- Per gli “annullati” che si sposano in Chiesa: Oltre ai documenti richiesti dall’ufficio parrocchiale che istruisce la pratica, copia della sentenza del Tribunale della
Sacra Rota. L’annotazione della sentenza appare sul certificato di Battesimo; il Tribunale, infatti, comunica per conoscenza alla parrocchia dove è stato celebrato il Battesimo l’avvenuto scioglimento e il parroco provvede ad aggiornare il
certificato di Battesimo.
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